SECURHOUSE IMPIANTI
ANTIFURTO, ALLARME
VIDEOSORVEGLIANZA
SISTEMI
DI SICUREZZA A ROMA
DETRAZIONI
ED AGEVOLAZIONI PROROGATE
PER TUTTO IL
2017
In uno scenario sempre più complesso per
l’imprenditoria del paese, possiamo almeno dare una
buona
notizia al comparto sicurezza. Il decreto Sviluppo prevede
infatti delle misure fiscali a sostegno
dell’edilizia, tra le quali si annoverano anche gli
interventi per sistemi di sicurezza.
Con il Decreto Sviluppo le agevolazioni fiscali legate agli
interventi di recupero del patrimonio edilizio
passano dal 36% al 50% delle spese sostenute. Aumenta anche
il limite massimo di spesa ammessa, che
raddoppia da 48mila a 96mila euro per ciascun immobile.
L’incremento dell’agevolazione sarà però valido
solo
per le spese sostenute dalla data di entrata in vigore del decreto
(26/06/2012) con proroga dell' attuale esecutivo fino al 31
dicembre
2017.
Per usufruire della
detrazione fiscale è necessario pagare tutte le spese con specifico
bonifico bancario o
postale ed essere in regola con
tutte le concessioni e autorizzazioni in materia di edilizia
previste dal
Comune o dalla Asl
competente.
Non è invece più necessario inviare una preventiva
“comunicazione di inizio lavori” al Centro operativo di
Pescara dell’Agenzia delle Entrate.
DETRAZIONI
PER I SISTEMI DI
SICUREZZA
La detrazione per sistemi di sicurezza è applicabile solo
alle spese sostenute per realizzare interventi
sugli immobili (quindi è escluso il contratto con un istituto
di vigilanza). Rientrano tra queste misure:
rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o
recinzioni murarie degli edifici; apposizione di
grate sulle finestre o loro sostituzione; porte blindate o
rinforzate; apposizione o sostituzione di
serrature; lucchetti, catenacci, spioncini; installazione di
rilevatori di apertura e di effrazione sui
serramenti; apposizione di saracinesche; tapparelle
metalliche con bloccaggi; vetri antisfondamento;
casseforti a muro; fotocamere o cineprese collegate con
centri di vigilanza privati; apparecchi rilevatori di
prevenzione antifurto e relative centraline.
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai
fini della detrazione è possibile considerare
anche: le spese per la progettazione e le altre prestazioni
professionali connesse; le spese per prestazioni
professionali comunque richieste dal tipo di intervento; le
spese per la messa in regola degli edifici ai
sensi del DM 37/2008 - ex legge 46/90 (impianti elettrici) e
delle norme Unicig per gli impianti a metano
(legge 1083/71); le spese per l’acquisto dei materiali; il
compenso corrisposto per la relazione di
conformità dei lavori alle leggi vigenti; le spese per
l’effettuazione di perizie e sopralluoghi; l’imposta
sul
valore aggiunto; l’imposta di bollo e i diritti pagati per le
concessioni; le autorizzazioni e le denunzie di
inizio lavori; gli oneri di urbanizzazione; gli altri
eventuali costi strettamente collegati alla
realizzazione
degli interventi, nonché agli adempimenti stabiliti dal
regolamento di attuazione degli interventi agevolati
(decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).
CONDIZIONI DI
ACCESSO
Possono fruire della detrazione coloro che sono
assoggettati all’imposta sul reddito delle persone
fisiche
(proprietari degli immobili ma anche locatari, usufruttuari,
soci di imprese, ecc.). In caso di vendita
dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli
interventi, il venditore è libero di scegliere se
continuare a usufruire della detrazione non utilizzata o
trasferirla all’acquirente per i rimanenti periodi di
imposta.
La detrazione va ripartita in 10 anni ed è cumulabile con le
agevolazioni già previste sugli immobili di
valore culturale e paesaggistico ed è compatibile con la
detrazione del 55% per gli interventi di
riqualificazione energetica degli edifici, a condizione che
non riguardino la stessa tipologia di intervento
per la quale si richiedono le detrazioni fiscali del
50%.
IVA
AGEVOLATA
Per interventi di manutenzione su immobili residenziali è
prevista l’iva agevolata al 10%: si applica quindiil
10% alla manodopera e il 21% ai prodotti. Se però il fornitore di
beni e servizi è unico, l’intero importosarà
assoggettato al 10%. Se però l’appaltatore fornisce beni di valore
significativo, “l’aliquota ridotta siapplica ai
predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della
prestazione considerato al netto delvalore dei beni
stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo
dall’importo complessivodella prestazione,
rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente,
soltanto il valore deibeni
significativi”. Tra i beni significativi
(individuati dal decreto 29 dicembre 1999) si annoverano anche
videocitofoni eimpianti di
sicurezza. Non si applica l’Iva al 10%: ai
materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che
esegue ilavori; ai materiali o ai beni acquistati
direttamente dal committente; alle prestazioni professionali;
alleprestazioni di servizi resi in
subappalto.In tal caso la ditta subappaltatrice deve
fatturare con Iva al 21% alla ditta principale
che,successivamente, fatturerà la prestazione al
committente con l’Iva al 10%.