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  SISTEMI   DI   SICUREZZA   A   ROMA

DETRAZIONI   ED   AGEVOLAZIONI   PROROGATE   PER   TUTTO   IL  

2017

In uno scenario sempre più complesso per l’imprenditoria del paese, possiamo almeno dare una buona
notizia al comparto sicurezza. Il decreto Sviluppo prevede infatti delle misure fiscali a sostegno
dell’edilizia, tra le quali si annoverano anche gli interventi per sistemi di sicurezza.
Con il Decreto Sviluppo le agevolazioni fiscali legate agli interventi di recupero del patrimonio edilizio
passano dal 36% al 50% delle spese sostenute. Aumenta anche il limite massimo di spesa ammessa, che
raddoppia da 48mila a 96mila euro per ciascun immobile. L’incremento dell’agevolazione sarà però valido solo per le spese sostenute dalla data di entrata in vigore del decreto (26/06/2012) con proroga dell' attuale esecutivo fino al 31 dicembre 2017. Per usufruire della detrazione fiscale è necessario pagare tutte le spese con specifico bonifico bancario o postale ed essere in regola con tutte le concessioni e autorizzazioni in materia di edilizia previste dal Comune o dalla Asl competente.
Non è invece più necessario inviare una preventiva “comunicazione di inizio lavori” al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate.

 

DETRAZIONI  PER  I  SISTEMI  DI  SICUREZZA


La detrazione per sistemi di sicurezza è applicabile solo alle spese sostenute per realizzare interventi
sugli immobili (quindi è escluso il contratto con un istituto di vigilanza). Rientrano tra queste misure:
rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici; apposizione di
grate sulle finestre o loro sostituzione; porte blindate o rinforzate; apposizione o sostituzione di
serrature; lucchetti, catenacci, spioncini; installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui
serramenti; apposizione di saracinesche; tapparelle metalliche con bloccaggi; vetri antisfondamento;
casseforti a muro; fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati; apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare
anche: le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse; le spese per prestazioni
professionali comunque richieste dal tipo di intervento; le spese per la messa in regola degli edifici ai
sensi del DM 37/2008 - ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano
(legge 1083/71); le spese per l’acquisto dei materiali; il compenso corrisposto per la relazione di
conformità dei lavori alle leggi vigenti; le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi; l’imposta sul
valore aggiunto; l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni; le autorizzazioni e le denunzie di
inizio lavori; gli oneri di urbanizzazione; gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione
degli interventi, nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati
(decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

CONDIZIONI  DI  ACCESSO

Possono fruire della detrazione coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche
(proprietari degli immobili ma anche locatari, usufruttuari, soci di imprese, ecc.). In caso di vendita
dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, il venditore è libero di scegliere se
continuare a usufruire della detrazione non utilizzata o trasferirla all’acquirente per i rimanenti periodi di imposta.
La detrazione va ripartita in 10 anni ed è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili di
valore culturale e paesaggistico ed è compatibile con la detrazione del 55% per gli interventi di
riqualificazione energetica degli edifici, a condizione che non riguardino la stessa tipologia di intervento
per la quale si richiedono le detrazioni fiscali del 50%.

IVA  AGEVOLATA

Per interventi di manutenzione su immobili residenziali è prevista l’iva agevolata al 10%: si applica quindiil 10% alla manodopera e il 21% ai prodotti. Se però il fornitore di beni e servizi è unico, l’intero importosarà assoggettato al 10%. Se però l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, “l’aliquota ridotta siapplica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto delvalore dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivodella prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore deibeni significativi”. Tra i beni significativi (individuati dal decreto 29 dicembre 1999) si annoverano anche videocitofoni eimpianti di sicurezza. Non si applica l’Iva al 10%: ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue ilavori; ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente; alle prestazioni professionali; alleprestazioni di servizi resi in subappalto.In tal caso la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva al 21% alla ditta principale che,successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%.

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